In occasione dell’ultima seduta di consiglio su una mozione del gruppo ecosociale che chiedeva l’introduzione del registro pubblico sulla bigenitorialitá, la maggioranza si é spaccata, votando in ordine sparso. A favore del registro, oltre ai partiti di opposizione, si sono espressi anche i due rappresentanti del movimento 5 stelle, contrario il resto del consiglio. La mozione ecosociale con 13 voti a favore e 13 contrari non é purtroppo passata.
Cosa significa “bigenitorialità”, questa parola poco conosciuta e anche un po’ difficile da pronunciare….. rappresenta un ovvietà, ossia “il principio etico in base al quale un bambino ha una legittima aspirazione, ed un legittimo diritto a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori, anche nel caso questi siano separati o divorziati”.
La “bigenitorialità” è un principio consolidato da tempo in altri ordinamenti europei ed è presente anche nella “Convenzione sui diritti dei fanciulli” sottoscritta a New York il 20.11.1989 e resa esecutiva in Italia con L. 176 del 1991. In Italia, la legge 54/2006, riconosce il principio della bigenitorialità attraverso l’affido condiviso, per i figli di coppie separate anche non sposate. L’art. 337 ter del Codice Civile dice testulmente: ”
“Il figlio minore ha il diritto di mantenere il rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare i rapporti significativi con gli ascendenti e con i propri parenti di ciascun ramo genitoriale”
La bigenitorialità però, a tutt’oggi rimane quasi del tutto inapplicata nel suo significato più profondo e senza sufficienti tutele per il rispetto del suo stesso principio fondamentale ovvero il legittimo diritto DEI FIGLI a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori. In tale direzione va l’iniziativa per l’istituzione del registro della bigenitorialità. L’istituzione del Registro, pur senza alcuna rilevanza ai fini anagrafici, consente ad entrambi i genitori di legare la propria domiciliazione a quella del proprio figlio residente nel comune. In questo modo, le istituzioni che si occupano del minore possono conoscere i riferimenti di entrambi i genitori, rendendoli partecipi delle comunicazioni che riguardano il figlio. Può essere utile alla scuola, nei reparti di neuropsichiatria infantile o in tutte quelle situazioni in cui la rilevanza dell’informazione, necessita l’avviso di entrambi i genitori.