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Posts Tagged ‘Inquinamento ambientale/Umweltverschmutzung’

Circa un anno, fa alcuni cittadini residenti di un condominio confinante con il distributore di carburanti San Marco in via Kennedy, hanno commissionato uno studio ambientale per quantificare il grave disturbo “sonoro” a cui sono quotidianamente sottoposti a causa delle attività svolte presso il distributore di carburanti . Dopo molto tempo (più di un anno) e solo a seguito di mozioni ed interrogazioni dei Verdi in Consiglio comunale, il Comune ha incaricato l’agenzia per l’ambiente (APPA) di verificare gli sforamenti dei limiti di inquinamento acustico segnalati dai cittadin.

La verifica dell’APPA  ha successivamente confermato il superamento dei limiti di inquinamento acustico ammessi.

A seguito di tali verifiche da parte dell’APPA il comune, nello specifico il Sindaco a cui, ai sensi della vigente normativa compete l’attività di vigilanza e controllo in materia di inquinamento acustico, ha dovuto emettere un’ordinanza sindacale per regolamentare l’attività di lavaggio auto e cambio gomme che esercitate all’aperto, presso l’impianto di distribuzione carburanti in via Kennedy, sono responabili dei citati sforamenti di inquinamento acustico.

Il gestore dell’impianto di distribuzion carburanti ha successivamente presentato ricorso al TAR contro l’ordinanza sindacale in oggetto. SENTENZA TAR

Nella recente sentenza del TAR che ha dato ragione al ricorrente I i giudici hanno esposto chiaramente tutti i gravi errori compiuti dal Comune nell’emanazione dell’ordinanza sindacale:

  1. Prima di tutto, il provvedimento “non invoca alcuna esigenza di tutela e salvaguardia della salute dei residenti confinanti ” (paragrafo 12 della sentenza): malgrado tutte le lettere, gli incontri, le telefonate, gli articoli di stampa il Comune non ha neppure accennato nel testo alla tutela della salute della collettività, anche se spetta proprio al Sindaco l’emanazione di ordinanze contingibili e urgenti in materia di igiene e sanità pubblica;
  2. Inoltre, sotto il profilo del requisito dell’urgenza, il provvedimento è tardivo rispetto alle segnalazioni ricevute dai residenti, che si sono anche fatti carico di incaricare a proprie spese un consulente specializzato per misurare la rumorosità. Il TAR afferma infatti che “la situazione alla quale la p.a. dichiarava di far fronte non era infatti improvvisa o accidentale; la stessa era stata segnalata dalla parte intervenuta oltre un anno prima (relazione ing. Agostini)” (paragrafo 15 della sentenza). Se il Comune non fosse rimasto inerte così a lungo, l’esito del giudizio avrebbe potuto essere diverso;
  3. Sempre in relazione all’urgenza, l’ordinanza è carente anche perché “dalle risultanze istruttorie riversate nell’ordinanza non emerge alcuna esplicitazione delle ragioni che avrebbero imposto al Comune di intervenire in via di urgenza” (paragrafo 13 della sentenza). Il provvedimento quindi, sotto il profilo della legittimità, non indica neppure perché le misure disposte “a breve termine” sono urgenti;
  4. Il provvedimento è viziato anche perché non indica la sussistenza del requisito della contingibilità. Il TAR afferma a tal proposito che “l’ordinanza gravata non reca alcuna motivazione in ordine all’impossibilità per il Comune di operare secondo gli ordinari strumenti di cui alla legge provinciale n. 20/2012 e nel rispetto delle regole procedimentali di partecipazione” (paragrafo 15 della sentenza). Al procedimento amministrativo non hanno potuto partecipare neppure i residenti confinanti, che avrebbero saputo indicare al Comune le misure più efficaci per tutelare gli interessi pubblici e privati coinvolti.

 

Il TAR ha poi ritenuto necessario ricordare al Comune che:

  • la L.P. 20/2012, “in caso di superamento dei valori di limite la normativa attribuisce ai comuni uno specifico meccanismo di controllo e sanzionatorio da attivare per conseguire il risanamento acustico” (paragrafo 13 della sentenza). Malgrado le misurazioni dell’Agenzia Provinciale del giugno 2019 non risulta invece che il Comune abbia applicato alcuna sanzione nei confronti del gestore dell’impianto, malgrado il costante superamento dei valori limite;
  • sono comunque “fatte salve le determinazioni che l’amministrazione intenderà adottare in relazione alle misure necessarie a conformare lo svolgimento di alcuni servizi forniti dal distributore di carburante alle prescrizioni normative, tenuto conto della vicinanza delle abitazioni circostanti” (paragrafo 17 della sentenza).

 

In generale quindi dalla durissima sentenza del TAR emerge in modo evidente la poca serietá con cui il Sindaco ha affrontato la questione, producendo una ordinanza fatta male e non adottando i provvedimenti di controllo e sanzionatorio che la normativa mette a disposizione del Sindaco quale responsabile in materia igiene e sanità pubblica.
È infine inaccettabile che il Sindaco dichiari come proprio obiettivo, quello di far coesistere l’attivitá inquinante con le case nei dintorni, una situazione che peraltro non trova uguali in nessuna realtá altoatesina. Le attivitá come questa, indiscutibilmente rumorose ed inquinanti, devono essere trasferite fuori dal centro abitato e questo dovrebbe essere il vero obiettivo di qualsiasi amministrazione, in primis di un Sindaco, che prenda seriamente le importanti competenze che la normitá gli assegna in materia di sanitá e igiene pubblica.

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Nei giorni scorsi sono apparsi diversi articoli sui quotidiani riguardanti le acque inquinate provenienti dalla zona produttiva Laives Sud e riversate nel Fossa Grande a nord del depuratore di Bronzolo. In Consiglio Comunale il nostro assessore all’ambiente ha subito fortissimi attacchi da parte di chi gli rinfaccia di non fare esplicitamente il nome dei responsabili dell’inquinamento.

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